Regolamento City Jet
1) Nozione pacchetto Turistico
Premesso che:
l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività.
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 Cod. Consumo DL 206/2005), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio;
– servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) Fonti legislative
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lg. n. 206 del 6.9.2005 (art. 82-100) e sue successive modificazioni.
3) Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) Pagamenti
Il versamento dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa. Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo diverse indicazioni comunicate alla conferma del viaggio. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
5) Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: – aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; – modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Penalità per annullamento
Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi si cui all’art. 8., si applicheranno le seguenti penalità (giorni da calendario):
10% da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% da 29 a 15 giorni prima della partenza;
50% da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza;
75% da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza;
100% da 3 giorni lavorativi prima della partenza alla data di partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso nel caso in cui il viaggiatore decida di interrompere il viaggio o soggiorno già iniziato.
Nota Bene: In deroga alle normali condizioni generali del contratto di viaggio, per alcuni tipi di prenotazioni quali Voli Speciali noleggiati, sarà applicata una penale di annullamento pari al 100% dell’importo del volo stesso, sin dal momento della prenotazione, fermo restando l’applicazione delle normali penalità per i restanti servizi esistenti.
7) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 6. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto l’organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo), l’organizzatore restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 6, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
ll’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione; i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni sono indicate in scheda tecnica.
9) Obblighi dei consumatori
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
10) Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
11) Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
12) Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
13) Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
14) Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
15) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Il costo in percentuale è di circa il 5% del costo del pacchetto di viaggio. Rivolgersi al Tour Operator per le modalità.
16) Fondo di garanzia
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
IIl fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349.
A tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore del viaggio Polizza SECURE TRAVEL n. 2023-0929-2-0309
Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
Addendum condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici
A) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n°3 e n°6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31; per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art.5; art.7; art.8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art.15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. Ai fini del presente contratto si intende per: – organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; – venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 l. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
BTA srl è assicurata con la compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI polizza nr. 2020/07/6187785 per i danni arrecati ai consumatori.
Copertura assicurativa Medico Non Stop–Bagaglio NOBIS ASSICURAZIONI (inclusa nel pacchetto di viaggio)
Diritti di Iscrizione € 30,00
Maggiori informazioni all’atto della prenotazione
Per ogni controversia sarà competente il foro di Roma
Bird Travel Agency s.r.l.
Via G. Andreoli 3/5 – 00195 Roma
Autorizzazione Reg. Lazio n° 752/119 del 06.08.1986
Addendum Sezione Offerte Varie
Per le locandine e/o immagini incluse in Offerte Varie, vale il regolamento e/o Condizioni di contratto del singolo Operatore Turistico.